Art. 88 — Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Commette contrabbando chiunque violi il divieto del deposito del sale nelle zone doganali stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, violi le norme fissate nel permesso.
tolto: Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantita' di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantita' di cui non puo' essere giustificata l'uscita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art88 · fonte del testo