Art. 94 — Pene per i recidivi ed i reiteratori
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Oltre alle pene pecuniarie ed alla confisca prevista nei precedenti articoli, e' applicata la detenzione da sei giorni a sei mesi e la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni al recidivo in contrabbando ed al reiteratore.
tolto: E' recidivo colui che, avendo riportata condanna per un contrabbando con sentenza dell'Autorita' giudiziaria divenuta definitiva, commetta un nuovo contrabbando.
tolto: E' reiteratore colui che, dopo due precedenti contrabbandi, non definiti da sentenza di condanna, ma risultanti da decisione amministrativa o comunque provati, commetta un nuovo contrabbando.
tolto: Per stabilire la recidiva e la reiterazione non ha influenza il tempo trascorso fra i diversi contrabbandi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art94 · fonte del testo