Art. 96 — Pene per il contrabbando commesso dall'associazione contrabbandiera
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Il contrabbando commesso da tutti o da alcuni dei componenti dell'associazione contrabbandiera ed anche da uno solo degli associati, quando il colpevole abbia agito previo concerto con i soci, e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca, indipendentemente dalle altre pene stabilite dall'art. 81 per i promotori, direttori, capi o partecipanti.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
