Legge professionale forense
Art. 49 — Disciplina transitoria per l'esame
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 2013 al 1 marzo 2015. Leggi il testo vigente →
Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.
Testo in vigore dal 18 gennaio 2013 al 1 marzo 2015
