Legge professionale forense

Art. 49 — Disciplina transitoria per l'esame

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Per i primi ((tredici anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.

Testo in vigore dal 25 febbraio 2025 al 12 giugno 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art49 · fonte su Normattiva