Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
Art. 1 — Principi generali
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Testo vigente dal 30 agosto 1991
