1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila. 2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni. 3. Sono esenti dall'imposta:

  • a)i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
  • b)i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
  • c)i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
  • d)i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
  • e)i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
  • f)i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68

2

Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che il presente articolo e' abrogato con effetto dall' anno 1992.

Testo vigente dal 21 marzo 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-08-14;281~art6 · fonte su Normattiva