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1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila. 2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni. 3. Sono esenti dall'imposta:

  • a)i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
  • b)i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' l'imposta in altri comuni;
  • c)i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
  • d)i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
  • e)i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
  • f)i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 21 marzo 1993

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-14;281~art6 · fonte su Normattiva