A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro e' data facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento. A favore degli allievi che frequentano attivita' di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, cui compete altresi' il conferimento del titolo.

Testo vigente dal 30 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art11 · fonte su Normattiva