Legge-quadro in materia di formazione professionale
Art. 12 — Diritti degli allievi
La frequenza di corsi di formazione professionale e' equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.
Testo vigente dal 30 dicembre 1978
