Legge-quadro in materia di formazione professionale

Art. 15 — Sistema formativo e impresa

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Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro. Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalita' per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attivita' formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio. Le attivita' formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale. Le regioni disciplinano le modalita' per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera m).

Testo in vigore dal 30 dicembre 1978 al 27 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art15 · fonte su Normattiva