Legge-quadro in materia di formazione professionale

Art. 18 — Competenze dello Stato

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Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

  • a)la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvedera' ai necessari aggiornamenti;
  • b)il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;
  • c)i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorita' e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;
  • d)l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;
  • e)la predisposizione ed il finanziamento delle attivita' formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;
  • f)le attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  • g)l'inoltro alla Comunita' economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;
  • h)l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;
  • i)l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera h);
  • l)la definizione su parere conforme della commissione di cui all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneita' delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1978 al 6 maggio 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art18 · fonte su Normattiva