Art. 2 — Oggetto della formazione professionale
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)) Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero.
Testo vigente dal 6 maggio 1998
