Legge-quadro in materia di formazione professionale

Art. 2 — Oggetto della formazione professionale

((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)) Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero.

Testo vigente dal 6 maggio 1998

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art2 · fonte su Normattiva