Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Art. 4 — Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi

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L'attivita' di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonche' degli indici di pericolosita'. Rientra nell'attivita' di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7. L'attivita' di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonche' interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali. Le regioni programmano le attivita' di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresi', nell'ambito dell'attivita' di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. Le regioni provvedono altresi' alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio. Le province, le comunita' montane ed i comuni attuano le attivita' di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Testo in vigore dal 30 novembre 2000 al 10 settembre 2021

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8676/2025

    1 aprile 2025
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • IMPIEGATI DELLO STATO

    La nozione di incaricato di pubblico servizio, di cui all'art. 358 c.p., va determinata in base alla connotazione oggettiva e funzionale dell'attività esercitata, la quale, in positivo, è disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi, in quanto, da un lato, manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione e, dall'altro, non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale; rivestono quindi tale qualifica gli operai forestali stagionali addetti al servizio antincendio di cui all'art. 7, commi 1 e 6, della l. n. 353 del 2000, in quanto l'attività a cui sono prevalentemente adibiti rientra nei fini istituzionali dell'amministrazione forestale ed implica compiti intellettivi, che comportano la conoscenza e l'applicazione di normative, ancorché di livello esecutivo, cioè competenze e un grado di autonomia operativa tali da escludere incombenze puramente materiali.

    Art. 4 · Art. 358 c.p. · Art. 7 Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353~art4 · fonte su Normattiva