Art. 4 — Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi
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L'attivita' di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c) ((, c-bis))), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonche' degli indici di pericolosita'. Rientra nell'attivita' di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7. L'attivita' di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonche' interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali. (( Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. )) Le regioni programmano le attivita' di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresi', nell'ambito dell'attivita' di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. Le regioni provvedono altresi' alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio. Le province, le comunita' montane ed i comuni attuano le attivita' di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
Testo in vigore dal 10 settembre 2021 al 9 novembre 2021
