Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Art. 7 — Lotta attiva contro gli incendi boschivi

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Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attivita' aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU e' integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operativita' di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a terra:

  • a)di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
  • b)di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneita' fisica qualora impiegato nelle attivita' di spegnimento del fuoco;
  • c)di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessita', richiedendoli all'Autorita' competente che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
  • d)di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita' di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, e' data priorita' al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Testo in vigore dal 30 novembre 2000 al 11 novembre 2001

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8676/2025

    1 aprile 2025
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • IMPIEGATI DELLO STATO

    La nozione di incaricato di pubblico servizio, di cui all'art. 358 c.p., va determinata in base alla connotazione oggettiva e funzionale dell'attività esercitata, la quale, in positivo, è disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi, in quanto, da un lato, manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione e, dall'altro, non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale; rivestono quindi tale qualifica gli operai forestali stagionali addetti al servizio antincendio di cui all'art. 7, commi 1 e 6, della l. n. 353 del 2000, in quanto l'attività a cui sono prevalentemente adibiti rientra nei fini istituzionali dell'amministrazione forestale ed implica compiti intellettivi, che comportano la conoscenza e l'applicazione di normative, ancorché di livello esecutivo, cioè competenze e un grado di autonomia operativa tali da escludere incombenze puramente materiali.

    Art. 7 · Art. 358 c.p. · Art. 4 Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353~art7 · fonte su Normattiva