Art. 21 — Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost. · Art. 21 Legge quadro in materia di lavori pubblici
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis ultimo periodo l. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 d.l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), conv., con modific., nella l. 2 giugno 1995, n. 216 - che disciplina in via transitoria l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso considerato eccessivo, in quanto questioni analoghe sono state dichiarate non fondate (sent. n. 40/98) e manifestamente infondate (ord. nn. 258 e 442/98) e non sono stati prospettati argomenti nuovi. - S. n. 40/98; O. nn. 258 e 442/98.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost. · Art. 21 Legge quadro in materia di lavori pubblici
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, che, nel dettare i criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, stabilisce per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, fino al 1 gennaio 1997, l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, analoghe questioni essendo già state dichiarate non fondate e manifestamente infondate dalla Corte (sentenza n. 40 del 1998 e ordinanza n. 258 del 1998) in riferimento alla prospettata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza per l'impossibilità di accettare le offerte economicamente più convenienti e per le possibili distorsioni sull'esito della gara, sia perché l'esclusione automatica, dettata da una norma transitoria, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, non soggetti alla disciplina comunitaria, per i quali potrebbe essere eccessivamente onerosa una più complessa procedura di analisi delle offerte, sia perché non è palesemente irragionevole la delimitazione della fascia di ribasso secondo un criterio predeterminato, basato su di una valutazione media degli offerenti, non potendosi d'altra parte prendere in considerazione, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, le prospettate distorsioni che potrebbero derivare da accordi tra partecipanti alla gara nella presentazione delle offerte. - Cfr. sentenza n. 40/1998 e ordinanza n. 258/1998. red.: S. Evangelista
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 21 Legge quadro in materia di lavori pubblici
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, che, nel dettare i criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, stabilisce per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, fino all'1 gennaio 1997, l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, giacché analoghe questioni sono già state dichiarate non fondate dalla Corte (sentenza n. 40 del 1998) in riferimento alla prospettata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza per l'impossibilità di accettare le offerte economicamente più convenienti e per le possibili distorsioni sull'esito della gara, mentre - con riferimento ai nuovi profili relativi al criterio di determinazione della fascia di ribasso e alla diversità di disciplina tra appalti di importo superiore ed appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria - non sono palesemente irragionevoli ne' la delimitazione della fascia di ribasso secondo un criterio predeterminato, basato su di una valutazione media degli offerenti, ne' l'applicazione dell'esclusione automatica ai soli appalti sotto la soglia, in quanto la differenziazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte tiene conto della complessità della verifica e dell'importo dei lavori da eseguire. - cfr. S. n. 40/1998. red.: S. Evangelista
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 21 Legge quadro in materia di lavori pubblici
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216, in quanto, riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, prevede l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - a cui si richiama la prima delle censure proposte - consente infatti, in materia di appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, che la composizione dell'esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire la prestazione al prezzo più vantaggioso per l'amministrazione con l'esigenza di assicurare la serietà delle offerte, avvenga con modalità diverse, e quindi sia col prevedere (secondo il criterio seguito, per gli appalti di importo superiore ad una determinata soglia, dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993) che l'amministrazione, prima di rifiutare le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, proceda ad una verifica, tenendo conto delle giustificazioni fornite, sia restringendo - come nel caso in questione - la scelta del prezzo più basso in una fascia delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si presume che l'offerta sia affidabile, purché, beninteso, la scelta adottata dal legislatore in tal senso non risulti viziata da irrazionalità. Il che non può dirsi per quella compiuta con la disposizione impugnata, che, oltre ad avere un carattere del tutto temporaneo, essendo operante soltanto sino al 1^ gennaio 1997, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, per i quali una più complessa procedura di analisi delle offerte è apparsa eccessivamente onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente ottenibile, e tale da rendere meno tempestiva l'aggiudicazione dei lavori. Ne' in contrario vale rilevare che secondo normativa 'de qua', la percentuale di ribasso ammissibile viene riferita alla media di tutte le offerte, compresa quella il cui ribasso sarà poi considerato eccessivo, o far leva sulle distorsioni che potrebbero derivare da possibili accordi tra i partecipanti alla gara, giacché ciascuno dei concorrenti ammessi è pur sempre potenziale destinatario dell'aggiudicazione, mentre le situazioni in cui potesse configurarsi una illecita turbativa della gara, in quanto non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, non possono essere posti a base di una pronuncia di illegittimità costituzionale. Esclusa pertanto la irragionevolezza del criterio di determinazione del ribasso ammissibile, non potendo, di conseguenza, la pur lamentata disparità di trattamento tra offerte ammesse e offerte automaticamente escluse, ritenersi ingiustificata, cade anche la censura -sotto tale profilo dedotta- di violazione del principio di eguaglianza. - V. anche la precedente massima A. Sulla impossibilità di tener conto, nei giudizi di legittimità costituzionale, di situazioni patologiche non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, da ultimo, S. n. 175/1997. red.: S. Pomodoro
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 21 Legge quadro in materia di lavori pubblici
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 1994
urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art21 · fonte su Normattiva