Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 237/2008

    Altra decisione
    27 giugno 2008

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

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  • Ordinanza n. 74/1999

    Questione infondata
    18 marzo 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis ultimo periodo l. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 d.l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), conv., con modific., nella l. 2 giugno 1995, n. 216 - che disciplina in via transitoria l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso considerato eccessivo, in quanto questioni analoghe sono state dichiarate non fondate (sent. n. 40/98) e manifestamente infondate (ord. nn. 258 e 442/98) e non sono stati prospettati argomenti nuovi. - S. n. 40/98; O. nn. 258 e 442/98.

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  • Ordinanza n. 442/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, che, nel dettare i criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, stabilisce per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, fino al 1 gennaio 1997, l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, analoghe questioni essendo già state dichiarate non fondate e manifestamente infondate dalla Corte (sentenza n. 40 del 1998 e ordinanza n. 258 del 1998) in riferimento alla prospettata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza per l'impossibilità di accettare le offerte economicamente più convenienti e per le possibili distorsioni sull'esito della gara, sia perché l'esclusione automatica, dettata da una norma transitoria, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, non soggetti alla disciplina comunitaria, per i quali potrebbe essere eccessivamente onerosa una più complessa procedura di analisi delle offerte, sia perché non è palesemente irragionevole la delimitazione della fascia di ribasso secondo un criterio predeterminato, basato su di una valutazione media degli offerenti, non potendosi d'altra parte prendere in considerazione, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, le prospettate distorsioni che potrebbero derivare da accordi tra partecipanti alla gara nella presentazione delle offerte. - Cfr. sentenza n. 40/1998 e ordinanza n. 258/1998. red.: S. Evangelista

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art21 · fonte su Normattiva