Art. 20 — Procedure di scelta del contraente
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Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto ((almeno di livello)) preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonche' le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto- concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ((per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro)), per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonche' di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
Testo in vigore dal 18 agosto 2002 al 1 luglio 2006
