Art. 4 — Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
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Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, e' istituita, con sede in Roma, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorita'. 1 5 2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 1 5 3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita', nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue. 1 5 4. L'Autorita':
- a)vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di esecuzione dei lavori pubblici;
- b)vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
- c)accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- d)segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
- e)formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
- f)predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
- 1)alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
- 2)alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
- 3)allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
- 4)alla frequenza del ricorso a sospensioni dei l avori o a varianti in corso d'opera;
- 5)al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
- 6)allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- g)sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
- h)esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
- i)vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8. 1 5 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unita' specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089. 1 5 6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo' richiedere realizzatori, nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione di altri organi dello Stato; puodisporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 1 5 7. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entita' delle sanzioni e' proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi e' ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli. 1 5 8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato. 1 5 9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 1 5 10. Alle dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed operano:
- a)la Segreteria tecnica;
- b)il Servizio ispettivo;
- c)l'Osservatorio dei lavori pubblici. 10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorita'; informa, altresi', gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita' riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorita', puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione. 10-ter. Al Servizio ispettivo e' preposto un dirigente generale di livello C ed esso e' composto da non piu' di 125 unita' appartenenti alla professionalita' amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. 10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilita' "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilita' dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 APRILE 1995, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1995, N. 216. 12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 APRILE 1995, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1995, N. 216. 13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 APRILE 1995, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1995, N. 216. 14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili. 16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
- a)provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
- b)determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
- c)pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei lavori pubblici affidati;
- d)promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
- e)garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
- f)adempie agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
- g)favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate. 16-bis. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio. 17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a ((150.000 euro)), entro ((trenta giorni)) dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro ((sessanta giorni)) dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. ((Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento)). Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri. 18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216
1Il D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo, commi da 1 a 9, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, comma 2 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
Il D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216, come modificato dall'articolo 12, comma 1 della L. 18 novembre 1998, n. 415 non prevede piu' (con l'art. 1, comma 9) che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente decreto si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, comma 2 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
Testo in vigore dal 18 agosto 2002 al 1 luglio 2006
