Art. 8 — Qualificazione
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Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivita' ai principi della qualita', della professionalita' e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' istituto, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue, in qualita' di appaltatore, concessionario o subappaltatore, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori. Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati di:
- a)sistemi di qualita' conformi alle norme europee delle serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in particolare, della serie UNI EN 45012;
- b)ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico- finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie di lavori. In particolare, la capacita' tecnico-organizzativa dovra' essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalita' dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa, sulla base delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con la indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione, sulla base della disponibilita' a titolo di proprieta' o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni, nonche' sulla base di ogni altro elemento utile. La capacita' economico-finanziaria dovra' essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
- a)le modalita' di accertamento dei sistemi di qualita' di cui al comma 3, lettera a) nel rispetto della normativa vigente;
- b)le modalita' di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera b). Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui alla comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita' dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo. ((7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri)) ((A decorrere dal 1 gennaio 2000)), i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ((sino al 31 dicembre 1999)), l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 e' accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita' europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare. ((A decorrere dal 1 gennaio 2000)), e' abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e ((fino al 31 dicembre 1999)), ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998
