Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Art. 3 — Servizio di noleggio con conducente
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Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1992 al 1 marzo 2009
