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Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attivita' turistiche e ricettive. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalita' di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al comma precedente, assicurando che le attivita' medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

Testo in vigore dal 25 maggio 1983 al 5 maggio 2001

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 240/2022

    Ha colpito questo articolo
    1 dicembre 2022

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 39, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Mo…

    Art. 97 cost. · Art. 5 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica · Art. 6 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica · Art. 10 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-05-17;217~art10 · fonte su Normattiva