Art. 6 — Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane
I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5. Ai consorzi ed alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purche' le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purche', cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attivita' consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali. In conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e societa' consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni cosi' come definite dal CIPI purche' in numero non superiore ad un terzo, nonche' enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attivita', possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attivita', delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 24 agosto 1985
