Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

Art. 30 — Ammissione alle agevolazioni statali

Le cooperative, in consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art30 · fonte su Normattiva