Legge quadro sul pubblico impiego
Art. 13 — Efficacia temporale degli accordi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993
