Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 13 — Efficacia temporale degli accordi

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Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art13 · fonte su Normattiva