Art. 13 — Efficacia temporale degli accordi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1993 al 24 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Abrogato dal 21 febbraio 1993
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Articolo abrogato dal d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Abrogato dal 21 febbraio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993. 42 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordiaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art13 · fonte del testo