All'articolo 308 del codice di procedura penale, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma». Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale e' abrogato.
Testo vigente dal 23 aprile 2015
