Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 22 — Principi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1983 al 24 maggio 2001. Leggi il testo vigente →

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate. Ferme restando le responsabilita' dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato. Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale. Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialita'.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 24 maggio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art22 · fonte su Normattiva