Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 31 — Norma transitoria per gli accordi in vigore

Al fine di pervenire alla omogeneita' dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi e' fissata al 31 dicembre La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sara' limitata solo al periodo residuale fino a tale data.

Testo vigente dal 6 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art31 · fonte su Normattiva