Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 30 — Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di trentasei ore settimanali. La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico. ((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

Testo vigente dal 24 maggio 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Le disposizioni della legge n. 93 del 1983, disciplinanti la composizione delle delegazioni sindacali che debbono partecipare alla stipulazione degli accordi ivi previsti, debbono essere applicate alla Provincia autonoma di Bolzano solo compatibilmente con la tutela delle minoranze disposta dagli artt. 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige e 9 delle relative Norme di attuazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma, 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati in riferimento all'art. 89 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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