Art. 16 — Abrogazione di norme
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Testo vigente dal 30 ottobre 1995
