Art. 4 — Regolamento di attuazione
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, e' emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 19 luglio 1993
