Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale

Art. 5 — Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza

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Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

  • a)funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
  • b)servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
  • c)funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
  • a)godimento dei diritti civili e politici;
  • b)non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  • c)non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualita' di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalita' e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Testo in vigore dal 15 marzo 1986 al 18 maggio 1997

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 220/2012

    Questione inammissibile
    21 settembre 2012

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera h ), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. La disposizione censurata prevede che il prefetto conferisca al personale che svolge il servizio di polizia municipale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato che l'interessato goda dei diritti civili e politici, che non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o che non sia stato sottoposto a misura di prevenzione e, infine, che non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Benché il dispositivo dell'ordinanza di rimessione risulti apparentemente formulato in termini di richiesta di ablazione "secca" della norma denunciata, dal tenore complessivo della motivazione risulta evidente come il Tribunale rimettente miri, in realtà, a conseguire una pronuncia manipolativa che ampli l'ambito del sindacato rimesso al prefetto in sede di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale che svolge il servizio di polizia municipale, in una prospettiva di contrasto dei pericoli di infiltrazione della «criminalità comune ed organizzata». Tuttavia, il giudice a quo omette di individuare in modo puntuale ed univoco quale tipo di intervento dovrebbe essere, in concreto, operato da questa Corte, ai fini del conseguimento dell'indicato obiettivo. Pertanto, la prospettazione della questione risulta viziata da indeterminatezza ed ambiguità del petitum . Precedenti richiamati: - in materia di inammissibilità delle questioni incidentali per indeterminatezza ed ambiguità del petitum : sentenze n. 186 e n. 117 del 2011; ordinanze n. 335 e n. 260 del 2011.

    Art. 5 Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale · Art. 3 Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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