Legge quadro sulle aree protette

Art. 16 — Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali

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Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

  • a)i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
  • b)i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
  • c)i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
  • d)i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
  • e)gli eventuali redditi patrimoniali;
  • f)i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
  • g)i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
  • h)i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
  • i)ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco. Le attivita' di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonche' le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1991 al 6 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art16 · fonte su Normattiva