Legge quadro sulle aree protette

Art. 21 — Vigilanza e sorveglianza

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La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita' stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresi' i sistemi e le modalita' di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonche' di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza e' esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1991 al 29 dicembre 1998

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 202/1997

    Parametro
    24 giugno 1997

    Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale n. 040 del Consiglio regionale della Lombardia (Integrazione e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserv…

    Art. 117 cost. · Art. 22 Legge quadro sulle aree protette · Art. 21 Legge quadro sulle aree protette

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art21 · fonte su Normattiva