Art. 31 — Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale
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Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indi- cate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La gestione delle riserve naturali istituite su proprieta' dello Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento e' effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attivita' produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1991 al 29 ottobre 1995
