Legge quadro sulle aree protette

Art. 36 — Aree marine di reperimento

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Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 nelle seguenti aree:

  • a)Isola di Gallinara;
  • b)Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
  • c)Secche di Torpaterno;
  • d)Penisola della Campanella - Isola di Capri;
  • e)Costa degli Infreschi;
  • f)Costa di Maratea;
  • g)Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
  • h)Costa del Monte Conero;
  • i)Isola di Pantelleria;
  • l)Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
  • m)Acicastello - Le Grotte;
  • n)Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
  • o)Capo Spartivento - Capo Teulada;
  • p)Capo Testa - Punta Falcone;
  • q)Santa Maria di Castellabate;
  • r)Monte di Scauri;
  • s)Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
  • t)Parco marino del Piceno;
  • u)Isola di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
  • v)Isola di Bergeggi;
  • z)Stagnone di Marsala;
  • aa)Capo Passero;
  • bb)Pantani di Vindicari;
  • cc)Isola di San Pietro;
  • dd)Isola dell'Asinara;
  • ee)Capo Carbonara.
  • ee-bis)Parco marino "Torre del Cerrano". La Consulta per la difesa del mare puo', comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini e riserve marine.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1998 al 19 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art36 · fonte su Normattiva