Art. 7 — Misure di incentivazione
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Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale e', nell'ordine, attribuita priorita' nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:
- a)restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b)recupero dei nuclei abitati rurali;
- c)opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d)opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attivita' agricole e forestali;
- e)attivita' culturali nei campi di interesse del parco;
- f)agriturismo;
- g)attivita' sportive compatibili;
- h)strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. Il medesimo ordine di priorita' di cui al comma 1 e' attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalita' istitutive del parco nazionale o naturale regionale.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1991 al 29 dicembre 1998
