Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno di divorzio - Giudizio di adeguatezza - Autoresponsabilità - Limiti - Presunzioni tali da superare l'età lavorativa del coniuge più debole.
In tema di assegno divorzile, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive, superato il riferimento al tenore di vita familiare, si muove in una ambito nel quale il principio di responsabilità è destinato a contemperarsi con quello di solidarietà, con la conseguenza che, in un'ottica prognostica, è ben possibile che il giudice - anche sulla base di elementi presuntivi - possa superare l'elemento contrario rappresentato dalla giovane età lavorativa del coniuge economicamente più debole, così da riconoscere a quest'ultimo un assegno di carattere assistenziale in presenza di un oggettivo squilibrio economico-reddituale.
Cass. civ. n. 32910/2025Sez. 1Rv. 676781-01
Riguarda ancheart. 2729 Codice civile
Precedenti: 675791-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE Assegno di mantenimento e divorzile - Autonomia processuale e sostanziale - Conseguenze.
L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi; ne consegue che non può ritenersi sussistente un conflitto di giudicati ex art. 2909 c.c. tra le determinazioni assunte, al riguardo, nella sentenza di separazione e le statuizioni della sentenza di divorzio, posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell'ambito di giudizi identici quanto a soggetti, petitum e causa petendi.
Cass. civ. n. 25556/2025Sez. 1Rv. 676324-01
Riguarda ancheart. 151 Codice civileart. 156 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 1 Legge sul divorzioart. 3 Legge sul divorzio
Precedenti: 412720-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Componente compensativa - Mancato contributo vita coniugale e alla formazione del patrimonio familiare e personale - Esclusione - Assenza di colpa - Irrilevanza - Componente assistenziale - Riconoscimento - Fattispecie.
In tema di divorzio, la componente compensativa dell'assegno non va riconosciuta in caso di mancato contributo - ancorché incolpevole, perché dipeso dallo stato di salute del richiedente - alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge; tuttavia, la circostanza che l'avente diritto soffra di patologie può incidere sul quantum della componente assistenziale, determinandone l'aumento in ragione di questa peculiare condizione e delle necessità ad essa connesse. (In applicazione di tali principi, la S.C., pur cassando con rinvio la sentenza della corte d'appello, che non aveva correttamente ricostruito la condizione economico- patrimoniale del soggetto obbligato, ha confermato il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, con esclusione di quella compensativa, dal momento che si trattava di una donna non più giovane, con invalidità al 75%, priva di competenze spendibili sul mercato del lavoro).
Cass. civ. n. 25618/2025Sez. 1Rv. 676233-01
Riguarda ancheart. 438 Codice civile
Precedenti: 675791-01, 660756-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Unione civile - Assegno divorzile - Ammissibilità - Condizioni.
Nell'unione civile, così come nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa: mentre la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno - che, in questo caso, non viene parametrato al tenore di vita, bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto - la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, giustifica il riconoscimento di un assegno commisurato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte.
Cass. civ. n. 25495/2025Sez. 1Rv. 676323-01
Riguarda ancheart. 1 Unioni civili
Precedenti: 673354-01, 650267-03, 669689-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Funzione assistenziale - Presupposti - Criteri di quantificazione.
In tema di assegno divorzile, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare; in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.
Cass. civ. n. 15986/2025Sez. 1Rv. 675791-01
Riguarda ancheart. 438 Codice civile
Precedenti: 673354-01, 660756-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Giudizio di appello in controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Rito cartolare ex art.221, comma 4, del d. l. n. 34 del 2020 - Possibilità per le parti di produrre documenti sopravvenuti allegati alle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza di discussione - Sussistenza - Provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa della controparte - Contenuto.
In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.
Cass. civ. n. 9882/2025Sez. 1Rv. 674270-01
Riguarda ancheart. 737 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civileart. 350 Codice di procedura civileart. 221 Decreto Rilancioart. 4 Legge sul divorzio
Precedenti: 674151-01, 673190-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).