Art. 46 — Definizione del tabacco agli effetti fiscali
[1]Agli effetti di questa legge e' considerato tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere «nicotina».
[2]Sono considerate succedanei del tabacco le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
