Art. 2 — Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1951 al 4 ottobre 2024. 39 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi preveduti dall'art. 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole e' punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-03;27~art2 · fonte del testo