[1]Limiti alla liberta' di fabbricazione, importazione e vendita dei tabacchi nei territori non soggetti a monopolio.

[2]Nei territori non soggetti a monopolio, la fabbricazione dei tabacchi lavorati e' subordinata ad autorizzazione, da parte dell'Amministrazione dei Monopoli. L'autorizzazione puo' essere revocata in qualunque tempo.

[3]Nei detti territori sono in ogni caso vietate la fabbricazione, la importazione e la vendita dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del Monopolio italiano.

[4]E' tuttavia in facolta' dell'Amministrazione di consentire la importazione e la vendita dei tabacchi indicati nel comma precedente, nei comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

[5]Contro i provvedimenti adottati dall'Amministrazione dei Monopoli, a termini del presente articolo, e' dato ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, al Ministro per le finanze, il quale provvede in via definitiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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