Art. 55 — Divieto della semina e coltivazione del tabacco e della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso
[1]Divieto ((...)) della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3)).
[3]E' altresi' vietato di costruire e detenere, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.
Testo vigente dal 30 gennaio 1971
