Art. 77 — Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione
Articolo abrogato dal d.l. 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni dalla l. 27 gennaio 1971, n. 3.
Abrogato dal 30 gennaio 1971
Articolo abrogato dal d.l. 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni dalla l. 27 gennaio 1971, n. 3.
Abrogato dal 30 gennaio 1971
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6 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da L. 1500 aL. Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 40 a L. 120.
tolto: Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco e punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 100 a L. 200.
tolto: Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusivaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art77 · fonte del testo