Art. 9 — Introduzione di sale per stabilimenti industriali dei punti franchi e negli stabilimenti a regime di deposito franco
Gli stabilimenti industriali situati nei punti franchi e gli stabilimenti a regime di deposito franco possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla. sovranita' dello Stato, il sale occorrente allo esercizio della loro industria, in esenzione da diritto di monopolio.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
