Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 110 — Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa

[1]Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento di una somma da determinare dai propri organi, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.

[2]Nell'esercizio della facolta' consentita dalla disposizione precedente l'Amministrazione ha riguardo all'entita' del fatto e alla personalita' del colpevole.

[3]Il pagamento della somma anzidetta estingue il reato. ma non impedisce l'applicazione della confisca la quale e' disposta con provvedimento dell'Amministrazione dei Monopoli.

[4]Peri delitti di contrabbando aventi per oggetto generi di monopolio di provenienza estera si osservano le disposizioni dell'articolo 141 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art110 · fonte del testo