Art. 110 — Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa
[1]Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento di una somma da determinare dai propri organi, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.
[2]Nell'esercizio della facolta' consentita dalla disposizione precedente l'Amministrazione ha riguardo all'entita' del fatto e alla personalita' del colpevole.
[3]Il pagamento della somma anzidetta estingue il reato. ma non impedisce l'applicazione della confisca la quale e' disposta con provvedimento dell'Amministrazione dei Monopoli.
[4]Peri delitti di contrabbando aventi per oggetto generi di monopolio di provenienza estera si osservano le disposizioni dell'articolo 141 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
