Art. 80 — Circostanze aggravanti del contrabbando
[1]Per i delitti di contrabbando la multa e' annientata da un terzo alla meta' quando per commettere il contrabbando il colpevole:
[2]1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;
[3]2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
