Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 80 — Circostanze aggravanti del contrabbando

[1]Per i delitti di contrabbando la multa e' annientata da un terzo alla meta' quando per commettere il contrabbando il colpevole:

[2]1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;

[3]2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art80 · fonte del testo