Art. 84 — Contrabbando professionale
Chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando preveduto da questa legge e' dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del Codice penale, debba, ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
