Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 81 — Altre circostanze aggravanti

[1]Alla multa e' aggiunta la reclusione da sei mesi a tre anni:

[2]1° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

[3]2° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

[4]3° quando il fatto sia connesso con altro delitto con tra la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;

[5]4° quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione e' stata costituita.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art81 · fonte del testo