Art. 81 — Altre circostanze aggravanti
[1]Alla multa e' aggiunta la reclusione da sei mesi a tre anni:
[2]1° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
[3]2° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
[4]3° quando il fatto sia connesso con altro delitto con tra la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;
[5]4° quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione e' stata costituita.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
