Art. 85 — Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale
[1]Gli effetti della dichiarazione di abitualita' e di professionalita' nel contrabbando sotto regolati dall'articolo 109 del Codice penale.
[2]Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrano le condizioni ivi prevedute.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
